Torna al contenuto principale
Carrello
Posted by Paolo Rigoneover 4 years ago

Il quadro Normativo ed i dettagli

NORMATIVA,Facciata ventilata,SICUREZZA

1.9K

Il Prof. Paolo Rigone, Docente presso il Politecnico di Milano e Direttore Tecnico di UNICMI, in qualità di esperto in ricerca e progettazione di soluzioni per le facciate, ha scritto il seguente articolo, dando una visione competa della Normativa da considerare nella progettazione per la sicurezza antincendio.


Il tragico incendio della Grenfel Tower a Londra nel 2017, il più recente incendio della Torre dei Moro a Milano, ma anche l’introduzione del Superbonus 110%, con il ricorso in modo quasi sempre sistematico, all’isolamento a cappotto in facciata, ripropongono l’attualità del tema tecnico della normativa in merito alla sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili.


Quadro normativo

In primo luogo, è opportuno ricordare che è prioritario il quadro normativo nazionale, essendo, in generale, la materia di prevenzione incendi di competenza sostanzialmente esclusiva del singolo Stato Membro dell’UE, lasciando, a livello comunitario, la predisposizione delle norme tecniche specifiche relative ai prodotti da costruzione in tema di comportamento all’incendio (ad esempio resistenza e reazione al fuoco).

A livello nazionale, in attesa della pubblicazione della Regola Tecnica Verticale (RTV) in materia delle chiusure d’ambito, la normativa nazionale è costituita principalmente da:

  • Circolari n. 5043 del 15 aprile 2013, Guida Tecnica per la determinazione dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili;
  • Codice di prevenzione incendi, DM 3 agosto 2015, Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, e successive modifiche;
  • Regolamento (UE) dei prodotti da costruzione, n. 305/2011;
  • DLGS. 16 giugno 2017 n. 106, Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE:
  • UNI EN 13501-1:2019 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco;
  • UNI EN 13501-2:2016 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 2: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco, esclusi i sistemi di ventilazione.




Reazione e resistenza al fuoco delle facciate

Le immagini ed i filmati degli eventi prima ricordati conducono ad una domanda posta in modo molto frequente in questi ultimi mesi: ma quali materiali si possono usare in facciata in relazione al rischio d’incendio?


Premesso che non esistono materiali che possono o devono essere esclusi a priori, è necessario parlare di prestazioni in caso d’incendio dei materiali e prodotti da costruzione; comportamenti prestazionali che, per comodità, possiamo riassumere in reazione e resistenza al fuoco.

Da questo punto di vista molto importante è il ruolo del Codice di prevenzione incendi che detta le linee strategiche di prevenzione incendi in materia di facciate al paragrafo 2 del capitolo S.1.7 circa la reazione al fuoco dei materiali e dei prodotti:

Sulle facciate devono essere utilizzati materiali di rivestimento che limitino il rischio di incendio delle facciate stesse nonché́ la sua propagazione, a causa di un eventuale fuoco avente origine esterna o origine interna, per effetto di fiamme e fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità e interstizi.”


Al paragrafo 2 si riferisce anche la seguente nota:
Utile riferimento è costituito dalle circolari DCPST n. 5643 del 31 marzo 2010 e DCPST n. 5043 del 15 aprile 2013 recanti guida tecnica su “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili.”

Nel Capitolo 4 della linea guida sono riportati i requisiti di reazioni il fuoco dei materiali isolanti per i quali viene richiesto il rispetto, come minimo, della CLASSE B-s3-d0, in accordo alla Decisione della Commissione Europea 2000/147/CE del 8 febbraio 2000.



Sempre in materia di reazione al fuoco nella linea guida sono anche riportate ulteriori ed importanti indicazioni:

  • I prodotti isolanti, con esclusione di quelli posti a ridosso dei vani finestra e porta-finestra per una fascia di larghezza 0,60 m e di quelli posti alla base della facciata fino a 3 m fuori terra, possono non rispettare i requisiti di reazione al fuoco richiesti purché siano installati protetti, anche all'interno di intercapedini o cavità, secondo le indicazioni seguenti:
  1. Prodotto isolante C-s3-d2 se protetto con materiali almeno di classe A2;
  2. Prodotto isolante di classe non inferiore ad E se protetto con materiali almeno di classe A1 aventi uno spessore non inferiore a 15 mm;
  3. Soluzioni protettive ulteriori, possono essere adottate purché supportate da specifiche prove di reazione al fuoco su combinazione di prodotti (supporti, isolanti, protettivi) rappresentativi della situazione in pratica che garantiscano una classe di reazione al fuoco non inferiore ad 1 ovvero a B-s3-d0.
  • Le guarnizioni, i sigillanti e i materiali di tenuta, qualora occupino complessivamente una superficie maggiore del 10% dell'intera superficie della facciata, dovranno garantire gli stessi requisiti di reazione al fuoco indicati per gli isolanti;
  • Tutti gli alti componenti della facciata, qualora occupino complessivamente una superfice maggiore del 40 % dell’intera superfice della facciata, dovranno garantire gli stessi requisiti di reazione al fuoco indicati per gli isolanti;
  • Qualora elementi metallici (staffe, perni, viti, ecc,) o impianti, suscettibili in condizioni di esercizio di raggiungere temperature superiori a 150°C, attraversano prodotti isolanti che non rispettano i requisiti di reazione al fuoco richiesti, è necessario separare tali elementi dal contatto diretto con il prodotto isolante.


Il requisito di resistenza all’incendio viene gestito, a livello di indirizzo strategico, dal Codice di prevenzione incendi al capitolo S2 ed S3 con particolare riferimento al concetto di compartimentazione espresso al paragrafo S.3.1:
“1. La finalità della compartimentazione è di limitare la propagazione dell’incendio e dei suoi effetti: a. verso altre attività, afferenti ad altro responsabile dell’attività o di diversa tipologia; b. all’interno della stessa attività. 2. La compartimentazione è realizzata mediante: a. compartimenti antincendio, ubicati all’interno della stessa opera da costruzione; b. interposizione di distanze di separazione, tra opere da costruzione o altri bersagli combustibili, anche ubicati in spazio a cielo libero.



Nel caso delle facciate (definite anche chiusure di ambito nella RTV di prossima pubblicazione) valgono le indicazioni date nella Circolare n. 5043 che distinguono in modo particolare tra:

  • facciate semplici e curtain walls;
  • facciate a doppia parete ventilate ispezionabili (le facciate a “doppia pelle”) e non ispezionabili (le facciate “ventilate” propriamente dette).

Nel caso delle prime la linea guida prescrive al punto 3.2:

“La facciata deve presentare in corrispondenza di ogni solaio e di ogni muro trasversale, con funzione di compartimentazione, una fascia, realizzata come descritto in Allegato, costituita da uno o più elementi costruttivi di classe di resistenza al fuoco E60-ef (o→i). Nel caso delle facciate di tipo curtain walls ovvero in tutti i casi in cui l’elemento di facciata non poggi direttamente sul solaio è inoltre richiesto che l’elemento di giunzione della facciata ai solai e ai muri trasversali dei compartimenti sia di classe di resistenza al fuoco EI60.”


Invece, nel caso del secondo gruppo, la Circolare 5043, per quanto riguarda le facciate ventilate (non ispezionabili) riporta un ulteriore distinguo (punto 3.3) tra “parete esterna chiusa” e “parete esterna aperta”:

3.3.1 Parete esterna chiusa - Nel caso di facciate a doppia parete ventilate non ispezionabili con parete esterna chiusa, se l’intercapedine è dotato in corrispondenza di ogni vano per finestra e/o porta-finestra e in corrispondenza di ogni solaio di elementi di interruzione non combustibili e che si mantengono integri durante l’esposizione al fuoco, la parete interna deve obbedire alle stesse regole delle facciate semplici. Non sono richiesti gli elementi orizzontali di interruzione in corrispondenza dei solai se nell’intercapedine è presente esclusivamente materiale isolante classificato almeno Bs3d0 ovvero se la parete interna ha, per l’intera altezza e per tutti i piani, una resistenza al fuoco EI30.


3.3.2 Parete esterna aperta - Nel caso di facciate a doppia parete ventilate non ispezionabili con parete esterna aperta, la parete interna dovrà presentare analoghi requisiti di resistenza al fuoco delle facciate semplici, se nell’intercapedine è presente esclusivamente materiale isolante classificato almeno Bs3d0 ovvero dovrà avere, per l’intera altezza e per tutti i piani, una resistenza al fuoco EI30 se nell’intercapedine è presente materiale isolante con classificazione di reazione al fuoco inferiore.”

Ancora nessun commento

Commenta per primo.